BIOMETANO: ACCESSO ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE
Specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete
In coerenza con quanto previsto nella deliberazione ARERA n. 46/2015 ed in attesa della conclusione del procedimento previsto alle deliberazioni n. 239/2017 e n.173/2018, il biometano da immettere in rete dovrà avere le specifiche di qualità previste al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, nonché alle condizioni individuate nell’art. 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013 e nel Rapporto Tecnico UNI/TR 11537.
Le concentrazioni nel biometano dei composti/elementi dovranno quindi mantenersi nei limiti massimi previsti nel sopracitato UNI/TR 11537.
L’immissione è inoltre consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile sempre secondo il Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 e non presenti condizioni tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.
Criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione e per la localizzazione del punto di immissione
L’ammissibilità della connessione e l’identificazione del punto di immissione è subordinata alla verifica di compatibilità del profilo previsto di immissione in rete del biometano con le caratteristiche tecniche della rete dell’impianto di distribuzione e con le capacità di assorbimento dell’impianto stesso in condizioni di sicurezza.
I dati principali necessari per la valutazione di ammissibilità e localizzazione del punto di immissione sono:
- la portata oraria massima e minima prevista in immissione;
- i volumi giornalieri massimi e minimi previsti in immissione.
Procedura per l’esame della richiesta di connessione
La procedura consiste nella verifica della documentazione relativa alla richiesta di connessione; la richiesta stessa deve essere presentata da parte del produttore di biometano o da colui che diventerà il futuro utente della rete.
La richiesta di connessione deve contenere almeno i seguenti elementi e documenti:
- identificazione del soggetto richiedente, e del produttore di biometano se diverso;
- caratteristiche dell’impianto di produzione di biometano, tra cui:
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- ubicazione, con connessa documentazione cartografica idonea a evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere;
- date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione;
- data prevista per l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano;
- documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di biometano;
- schema dell’impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell’impianto.
Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete.
Criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione
Il richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al gestore di rete, può: gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete e/o realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.
Il richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete si coordina con il gestore di rete, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi.
La realizzazione di opere da parte del richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete; il gestore indica le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessarie alla progettazione e realizzazione di dette opere.
Il gestore di rete ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.
La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal richiedente è comunque effettuata dal gestore di rete, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.
Standard tecnici relativi alla realizzazione dell’impianto di connessione alla rete
La realizzazione dell’impianto dovrà rispettare quanto previsto nel Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 e la norma UNI EN 16723-1 2016.